Ordine delle Professioni Infermieristiche

L’OPI è un Ente di diritto Pubblico Non Economico, istituito e regolamentato da apposite leggi.

Rappresenta l’albo professionale di:
Infermieri
Infermieri pediatrici

L’insieme degli Ordini provinciali costituiscono la FNOPI (Federazione Nazionale Ordine Professioni Infernieristiche). L’Ordine degli Infermieri è l’organismo che tutela e disciplina la professionalità degli iscritti ma anche i cittadini che usufruiscono delle prestazioni per la salvaguardia della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione. L’Ordine contrasta l’abusivismo professionale, vigila sul rispetto del Codice deontologico, favorisce la crescita culturale degli iscritti, garantisce l’informazione, offre servizi di supporto per un corretto esercizio professionale, esercita il potere tariffario.

L’Assemblea degli iscritti

L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio ogni anno. Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si calcolano come partecipanti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.

Quando non si raggiunge il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle attività dell’Ordine stesso. Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo illustra le attività che il consiglio stesso intende realizzare nell’arco dell’anno.

Le attività verranno messe all’approvazione dei presenti. L’assembla degli iscritti può esser convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta di almeno un sesto degli iscritti nell’albo.

L’assemblea degli iscritti elettiva si tiene ogni tre anni per il rinnovo del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo

E’ l’organo collegiale eletto dagli iscritti all’albo. La legge affida le seguenti attribuzioni:

  • Compilare e tenere l’albo dell’ Ordine e pubblicarlo all’inizio del nuovo anno
  • Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine
  • Designare i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti e organizzazioni provinciali o comunali
  • Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che interessano l’Ordine
  • Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti che esercitano la libera professione
  • Interporsi, qualora richiesto, nelle controversie tra iscritti o iscritti e persona o enti per ragioni di spese, di oneri o altre questioni inerenti l’esercizio professionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Costituito da tre membri, ha come compito principale il controllo del bilancio preventivo, la regolarità degli atti che comportano spese, l’esattezza del bilancio consuntivo e la corrispondenza con le scritture contabili.